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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 26 bis
Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali (17)

Articolo aggiunto con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 6.

1. Annualmente la Giunta regionale individua:
a) le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;
b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.
Art. 27
Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento
1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 20 e loro modalità di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.