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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 26
Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
1. Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, la Regione può avvalersi (14)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 5, comma 1.

della fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale di cui è socio fondatore.
2. L’attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue: (15)

Alinea così sostituita con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 5, comma 2.

a) la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
b) lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.