Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 25
Attività formativa
1. La Giunta regionale programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 20, 24 comma 2, 32, 33 comma 2, 34, 35 e 36, nelle forme e modalità consentite dalla legge. (13)
2. La Giunta regionale definisce:
a) le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni:
1) degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
2) della conferenza tecnica regionale di cui all’articolo 28 ove costituita;
b) le modalità delle verifiche sulla formazione erogata.
3. La Giunta regionale, previa valutazione del fabbisogno formativo:
a) definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale, compresi i nuclei specializzati di cui all’articolo 24;
b) effettua verifiche sulla formazione erogata.
4. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.