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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 24
Nuclei specializzati
1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti locali:
a) la formazione specialistica di alcuni addetti o di alcuni corpi di polizia locale, al fine della formazione di nuclei specializzati nell'ambito delle competenze della polizia locale (5)

Parole aggiunte con l.r. 16 giugno 2020, n. 39, art. 5.

;
b) gli scambi di esperienze in modo da favorire la diffusione di buone pratiche.
2. La Regione, nelle forme e modalità consentite dalla legge (12)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 3.

eroga la formazione specialistica di cui al comma 1, lettera a), per singoli addetti o per l’istituzione in alcuni corpi di polizia locale che fanno richiesta di nuclei specializzati per attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni di polizia locale in specifiche materie fra le quali, a titolo esemplificativo:
a) la sicurezza urbana;
b) la vigilanza e controllo in materia edilizia;
c) la vigilanza e controllo sul commercio;
d) la tutela ambientale-ecologica;
e) l’infortunistica stradale.
3. Il settore competente della Giunta regionale cura l’archivio delle competenze dei singoli addetti e dei nuclei specializzati secondo le indicazioni della Giunta regionale, per assicurarne la consultabilità da parte degli enti locali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
4. La Regione promuove l’attivazione di nuclei specializzati per interventi operativi negli ambiti previsti dal comma 2, mediante convenzione tra le amministrazioni interessate, nel rispetto degli ambiti territoriali di operatività delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 113, della l. 56/2014 .
5. La convenzione di cui al comma 4:
a) è stipulata su iniziativa dei comuni, delle unioni di comuni interessati e delle provincie oppure della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, con indicazione degli ambiti territoriali di operatività;
b) indica gli impegni anche finanziari, a carico dei comuni, delle unioni di comuni e delle province interessate e le modalità operative dei nuclei, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4, punto 4, lettera c), Sito esternodella Sito esternol. 65/1986 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.