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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 23
Supporto tecnico
1. Con il supporto della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, la Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti alle attività di polizia locale mediante:
a) valutazioni e indicazioni tecniche anche in relazione agli strumenti di comunicazione, sull'organizzazione, lo svolgimento delle attività di polizia locale e sulla collaborazione tra le strutture di polizia locale;
b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.
2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:
a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale come definita ai sensi del Sito esternod.l. 14/2017 convertito dalla Sito esternol. 48/2017 .
3. In attuazione dell’accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali stipulato ai sensi del d.l. 14/2017 convertito dalla Sito esternol. 48/2017 , la Regione promuove e sostiene, anche attraverso contributi finanziari:
a) lo scambio informativo e la collaborazione fra le strutture di polizia locale e le forze di polizia nonché fra le stesse strutture di polizia locale, ferme restando le rispettive competenze;
b) l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali e con quelle delle forze di polizia;
c) la regolamentazione dell’utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologici;
d) l’aggiornamento professionale integrato per gli addetti della polizia locale e delle forze di polizia.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.