Menù di navigazione

Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 22
Servizi per conto di terzi
1. Gli enti locali definiscono specifiche tariffe per l'esecuzione di attività a favore di terzi a condizione che riguardino comunque attività di pubblico interesse.
2. Le attività di cui al comma 1 prevedono l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla struttura, anche oltre l'impiego ordinario delle normali azioni istituzionali.
3. Le attività a favore di soggetti di natura imprenditoriale sono svolte su domanda e nell’ambito di manifestazioni pubbliche.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.