Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 22
Servizi per conto di terzi
1. Gli enti locali definiscono specifiche tariffe per l'esecuzione di attività a favore di terzi a condizione che riguardino comunque attività di pubblico interesse.
2. Le attività di cui al comma 1 prevedono l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla struttura, anche oltre l'impiego ordinario delle normali azioni istituzionali.
3. Le attività a favore di soggetti di natura imprenditoriale sono svolte su domanda e nell’ambito di manifestazioni pubbliche.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.