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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 21
Collaborazione con associazioni di volontariato
1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nei registri e in conformità con il Sito esternodecreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1,comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità e alla mediazione sociale di cui all’articolo 43.
2. In ogni caso, i volontari:
a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;
b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;
c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
d) sono adeguatamente assicurati.
3. Per la stipula delle convenzioni, le associazioni di volontariato non devono prevedere per i soci e negli statuti discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.
4. L’abbigliamento e i segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia locale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.