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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 20
Strumenti di autotutela
1. Gli enti locali, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. Gli enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli operatori di polizia locale dovessero trovarsi coinvolti
3. Il regolamento regionale di cui all' articolo 27 provvede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1, nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.