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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 2
Programmazione, principi e finalità degli interventi di sicurezza integrata
1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di sicurezza integrata nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 , stabilisce annualmente, in coerenza con le tipologie di intervento previste dal PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015 , individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Le politiche regionali sulla sicurezza si attuano mediante azioni integrate che combinano interventi di natura preventiva, sanzionatori ed interventi che favoriscono la creazione di spazi urbani vivibili e di attività sociali e culturali tese a rafforzare la coesione delle comunità locali ed i legami tra i cittadini e gli spazi pubblici in cui vivono.
4. Gli interventi regionali in materia di sicurezza si ispirano al principio della sicurezza integrata di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 18 aprile 2017, n. 48 , definita come l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, finalizzati a concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
5. Le azioni integrate sono preferibilmente definite e promosse dopo un adeguato coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle altre organizzazioni della società civile.
6. In attuazione del comma 1, la Regione privilegia:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c) l’educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto della legalità.
7. La Regione sostiene gli ulteriori interventi degli enti locali, singoli o associati, che si ispirino ai principi e ai criteri della presente legge e che siano volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone. La Regione promuove e realizza, mediante gli atti di collaborazione istituzionale di cui all’articolo 4, politiche integrate per la sicurezza.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.