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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 19
Competenza territoriale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza oppure di quello risultante dall'insieme degli enti associati, fermo restando l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 1, comma 113, della l. 56/2014 .
2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:
a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, mediante piani o intese tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto;
d) operazioni in caso di calamità naturali e di protezione civile.
3. Nell’ambito delle attività di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della l. 65/1986 e previa comunicazione al prefetto, possono altresì operare fuori dal territorio di competenza gli addetti o i nuclei specializzati istituiti in alcuni corpi di polizia locale ai sensi dell’articolo 23, su richiesta dei comuni che ne hanno necessità o della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, per periodi di tempo definiti e con oneri a carico dei comuni interessati.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.