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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 18
Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale
1. L’esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale comporta l’esercizio, da parte dell’ente responsabile della gestione, di tutte le funzioni demandate alla polizia municipale dalla legge e dai regolamenti comunali, e si svolge esclusivamente negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), in una delle seguenti forme:
a) mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, con la costituzione di una struttura unica o di un unico corpo;
b) mediante convenzione tra comuni, ovvero tra unione di comuni e comuni, per la costituzione di una struttura unica; in tali casi, si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011 e le disposizioni integrative del presente articolo. In caso di esercizio associato svolto in convenzione tra unione e comuni, l’unione di comuni è ente responsabile della gestione.
2. In caso di esercizio associato mediante unione di comuni:
a) tutto il personale della polizia locale dei comuni interessati è trasferito o comandato all’unione; gli operatori di polizia municipale esercitano le funzioni di competenza, comprese le funzioni di polizia giudiziaria nel territorio dei comuni associati, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 113, della l. 56/2014 ;
b) l’unione di comuni può costituire il corpo di polizia municipale nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 29, a condizione che le sia stato trasferito tutto il personale della polizia municipale di tutti i comuni partecipanti all’unione; diversamente, l’unione costituisce la struttura unica di polizia municipale con unico responsabile;
c) il presidente dell’unione di comuni svolge le funzioni di cui all’articolo 16, comma 5, e, ove previsto dallo statuto, le altre funzioni attribuite al sindaco dall’Sito esternoarticolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 111, della l. 56/2014 .
3. In caso di esercizio associato mediante convenzione, per garantire l’unitarietà dello svolgimento della funzione:
a) tutto il personale della polizia municipale dei comuni è comandato presso l’ente responsabile della gestione;
b) oltre ai contenuti dell’articolo 20 della l.r. 68/2011 , la convenzione definisce:
1) le modalità di nomina del responsabile unico della struttura associata di polizia municipale;
2) le modalità di assegnazione del personale in comando;
3) le modalità unitarie di esercizio delle funzioni di indirizzo da parte dell’organo comune individuato dalla convenzione;
4) i rapporti dei sindaci con il responsabile unico della struttura associata.
4. L’unione di comuni o il comune, in qualità di enti responsabili dell’esercizio associato, adottano il regolamento unico di polizia municipale.
5. Anche in caso di esercizio associato di cui al presente articolo, resta di competenza dei sindaci dei singoli comuni l’adozione delle ordinanze di cui all’articolo 50, comma 4, e all’Sito esternoarticolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
6. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto per le funzioni di cui al titolo II, può definire una quota da destinare a contributi per l'incentivazione delle gestioni associate di polizia municipale svolte mediante unione di comuni; sono condizioni per l’incentivazione:
a) che l’esercizio associato coinvolga tutti i comuni dell’unione;
b) per i comuni non appartenenti all’unione e dello stesso ambito di dimensione territoriale adeguata:
1) la sussistenza di una convenzione tra detti comuni e l’unione;
2) che l’unione sia l’ente responsabile dell’esercizio associato.
7. Ai fini del comma 6, le verifiche biennali di cui all’articolo 91 della l.r. 68/2011 accertano l’effettivo esercizio delle gestioni associate svolte dall’unione per espressa previsione statutaria.
8. La struttura regionale competente in materia di polizia locale accerta, ove siano considerati anche comuni non facenti parte dell’unione, l’effettivo esercizio associato mediante convenzione e la sussistenza delle altre condizioni per l’incentivazione, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale che disciplina altresì i casi di revoca del contributo.
9. Gli enti locali trasmettono le convenzioni comunque stipulate per l’esercizio associato della polizia municipale alla struttura competente della Giunta regionale in materia di polizia locale, salvo che abbiano provveduto alla trasmissione delle convenzioni alla Regione a norma dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.