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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 17
Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai corpi
1. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 specificamente finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti standard e requisiti per le strutture di polizia locale diverse dai corpi di cui all’articolo 29.
2. Gli standard sono definiti sentita la conferenza tecnica di cui all’articolo 28 e tenuto conto:
a) delle vocazioni turistiche dei territori;
b) del rapporto tra popolazione residente e numero di addetti di polizia locale, nonché del numero minimo di ore di servizio da garantire;
c) delle caratteristiche volte ad assicurare servizi efficaci ed efficienti;
d) della necessità di evitare conflitti di interessi nell’esercizio delle funzioni.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.