Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 16
Principi organizzativi e funzionali
1. Nel rispetto della legge statale e della presente legge, i regolamenti degli enti locali disciplinano:
a) l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale;
b) le modalità di nomina del responsabile di struttura di polizia municipale o provinciale o della Città metropolitana di Firenze quando non sono istituiti corpi;
c) le modalità di individuazione delle figure di coordinamento.
2. Il personale addetto alle strutture di polizia locale:
a) di norma, non può essere destinato stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, anche nel caso di personale comandato o distaccato, fatti salvi i casi di inabilità temporanea;
b) svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente;
c) possiede i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge;
d) è selezionato mediante modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.
3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, le strutture di polizia locale adottano moduli operativi di comunità mediante:
a) attività di rilevazione e interpretazione dei problemi del territorio di riferimento, anche a livello di vicinato e quartiere;
b) utilizzo di sensibilità e competenze comunicative nella relazione con i cittadini e nella gestione dei conflitti;
c) conoscenza della rete dei servizi pubblici e delle competenze dei servizi pubblici locali, nonché delle politiche urbane attivate;
d) conoscenza della rete dei soggetti attivi sul territorio quali associazioni di volontariato di cui all’articolo 21 o di altra natura, compresi gli operatori economici;
e) utilizzo di strumenti operativi di lavoro in collaborazione con altri soggetti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trattamento e la condivisione delle informazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e sul segreto d’ufficio;
f) modalità di lavoro e di strumenti che permettano alla comunità locale di essere informata sull’andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate, in un’ottica di trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale.
4. Il sindaco, il Sindaco metropolitano e il presidente della provincia definiscono gli indirizzi ed esercitano il controllo sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale espletate dalle strutture di polizia locale.
5. Il presidente dell’unione di comuni svolge le funzioni attribuite al sindaco nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.