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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 15
Norme per la tutela degli operatori di polizia locale
1. Qualora per lo svolgimento delle loro funzioni gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale, i comuni, le unioni dei comuni, le province e la Città metropolitana di Firenze predispongono luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal d.m. interno 145/1987.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge, può destinare specifici contributi a comuni, unioni dei comuni, province e Città metropolitana di Firenze finalizzati all'adempimento di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 del d.m. interno 145/1987.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.