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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 12
Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata
1. Per la promozione e lo sviluppo delle intese di cui all’articolo 4, per l’esame e l’aggiornamento delle linee guida di cui all’articolo 11, nonché per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata, il Presidente della Regione o l’assessore competente convoca periodicamente una conferenza composta dai sindaci dei comuni capoluogo e dai presidenti della conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Sono convocati anche i presidenti delle province e il Sindaco metropolitano qualora gli argomenti all’ordine del giorno della conferenza siano di interesse delle province o della Città metropolitana di Firenze.
3. Per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata di cui al comma 1, l’istruttoria tecnica è svolta:
a) dalla conferenza di cui all’articolo 28, quando la conferenza del presente articolo si occupa di strutture di polizia locale;
b) dai competenti settori della Giunta regionale in collaborazione con gli enti locali interessati nei casi di tematiche diverse dalla lettera a).
4. La partecipazione ai lavori della conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata non comporta oneri per la Regione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.