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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 10
Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana
1. La Regione promuove iniziative formative rivolte al personale degli enti locali per favorire l’acquisizione di competenze in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana. (11)

Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 2.

2. La formazione di cui al comma 1:
a) privilegia un approccio multidimensionale al concetto di sicurezza;
b) è finalizzata, in particolare, alla creazione di figure di coordinamento di gruppi intersettoriali e multidisciplinari di lavoro per favorire l’individuazione di soggetti responsabili della gestione delle politiche integrate di sicurezza urbana all’interno degli enti locali.
3. La Regione promuove le iniziative di cui ai commi 1 e 2 ed iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana.
4. La Regione promuove iniziative formative inerenti alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, aperte anche alla formazione congiunta tra operatori degli enti locali e della polizia locale, operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché degli organi di vigilanza dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. La formazione di cui al presente articolo è svolta nel rispetto della normativa sulla formazione professionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.