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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge detta disposizioni concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, il sostegno di progetti finalizzati a promuovere condizioni che migliorano la sicurezza delle persone, la promozione dell'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali;
b) i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle azioni di controllo connesse alle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia municipale, di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine “polizia locale”, al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale;
c) i fenomeni di degrado urbano, a fini preventivi, mediante una normativa quadro per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti che non attengono alla tutela dell’ordine pubblico di competenza esclusiva statale.
2. La presente legge definisce altresì gli ambiti delle politiche pubbliche regionali per garantire la sicurezza dei cittadini considerata quale bene comune e componente fondamentale dello Stato democratico e di diritto, nel rispetto delle competenze statali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.