Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2
Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
Art. 2
Deroghe. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994
1. Alla fine del primo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 48/1994 , dopo le parole: “
e di trasporto merci
” , sono aggiunte le seguenti: “, nonché di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle aree di cui all'articolo 2 rappresenti l'unica modalità per accedere ai luoghi della medesima attività.
” .Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998 ).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.