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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 1

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Considerato quanto segue:


1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;


2. Nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona, non sono più contenuti nel regolamento, bensì in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;


3. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente per completare la riforma del sistema dovuta all'introduzione della durata dell'accreditamento per le strutture;


4. Occorre, da un lato, razionalizzare e semplificare l’azione regionale, dall'altro, perfezionare la costruzione del nuovo sistema regionale, nel quale le funzioni inerenti all'accreditamento delle strutture e dei servizi afferiscono rispettivamente alla Giunta regionale, che opera avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valutazione, ed ai comuni territorialmente competenti;


5. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale:


a) si stabilisce che l’accreditamento delle strutture ha validità cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza;


b) è disciplinato il controllo che la Giunta regionale e il comune effettuano rispettivamente sulle strutture e sui servizi sia già accreditati, sia nuovi;


c) è disciplinata la decadenza dall’accreditamento;


d) si ridefinisce il regime transitorio per le strutture e i servizi già accreditati ai fini dell’adeguamento ai nuovi requisiti.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.