Art. 8
Autorizzazioni per il bilancio 2020 – 2022
1. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2020-2022.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2020.
3. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relativi al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2020-2022.
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7.
5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio, la quota di spesa per gli anni 2020-2022 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 29, art. 3 ; poi sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 94, art. 3 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 100, art. 2 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 27 novembre 2020, n. 94 , pubblicata sul B.U. 2 dicembre 2020, n. 125 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 30 luglio 2021, n. 24, art. 12 , pubblicata sul B.U. 4 agosto 2021, n. 70 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.