Art. 1
Bilancio di previsione finanziario annuale
1. E’ approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2020 annesso alla presente legge.
2. E’ approvato per l’anno finanziario 2020 in euro 3.780.151.384,11 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 8.048.722,51 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2019 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2019 - riga Totale generale delle entrate);
3. E’ approvato per l’anno finanziario 2020 in euro 3.961.417.358,08 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 663.451.527,45 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2019 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2019 - riga Totale generale delle spese);
4. E’ approvato per l’anno finanziario 2020 in euro 15.140.740.133,30 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata, di cui euro 3.016.484.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2020 – riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza”);
5. E’ approvato per l’anno finanziario 2020 in euro 15.140.740.133,30 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.016.484.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2020 – riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”);
6. È approvato per l’anno finanziario 2020:
a) in euro 17.161.482.739,20 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di cassa”);
b) in euro 3.024.532.722,51 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2020 – riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” - Previsioni di cassa).
7. È approvato per l'anno finanziario 2020:
a) in euro 16.858.569.547,90 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”);
b) in euro 3.379.935.527,45 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2020 – riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 29, art. 3 ; poi sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 94, art. 3 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 100, art. 2 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 27 novembre 2020, n. 94 , pubblicata sul B.U. 2 dicembre 2020, n. 125 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 30 luglio 2021, n. 24, art. 12 , pubblicata sul B.U. 4 agosto 2021, n. 70 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.