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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10
Norma transitoria
1. Per l’anno 2019 i contributi di cui all’articolo 1, comma 3, ed all’articolo 2, comma 2, sono ripartiti tra le province e la Città metropolitana di Firenze, scomputando le somme già destinate sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 6, della l.r. 22/2015 per un totale complessivo di euro 2.380.000,00, come indicato nell’allegato A.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Relativamente all’anno 2019, per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 2, comma 2, le risorse di cui alle convenzioni disciplinate dall’articolo 1, comma 6, della l.r. 22/2015 , sono integrate fino all’importo massimo di euro 1.400.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2019
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00.
3. Per il finanziamento di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 2.580.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
4. Per il finanziamento di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021 per sola competenza di uguale importo:
Anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in diminuzione, Missione 18 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 80.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.280.000,00.
Anno 2021
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 700.000,00;
- in diminuzione, Missione 18 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 80.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.280.000,00.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.