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Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019

Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dei principi di tutela di cui all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la presente legge disciplina le modalità di assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell’esito positivo della ricerca.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la presente legge disciplina altresì le modalità di impiego delle risorse derivanti dall’attività geotermoelettrica, diverse da quelle di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), del d.lgs. 22/2010.
2 bis. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 22/2010, la presente legge si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale. (4)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2019, n. 40, art. 2.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.