Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57
Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. (7)
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019
Art. 6
Norma finanziaria (6)
1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai fini della sua operatività secondo quanto stabilito dall’articolo 2 bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte, per l’importo di euro 200.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 56.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.
- in aumento, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.
3. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 2 bis, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 3, per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 41 ; e poi così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 8 .