Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57
Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. (7)
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019
Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana con la presente legge valorizza il raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico, promuovendo e incentivando la razionalizzazione delle relative società di gestione operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche.
1 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, la Regione può incentivare anche singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico. (9)
2. Per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1 bis (10), le infrastrutture per il trasferimento tecnologico costituiscono un sistema di interesse pubblico a valenza generale che, sviluppatosi con il supporto della Regione Toscana e su iniziativa dei comuni e delle province, afferisce alle funzioni istituzionali di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di sostegno all’attività di impresa.
3. Per “infrastrutture per il trasferimento tecnologico” si intendono i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa, i laboratori di ricerca industriale, i laboratori di prove e test, i dimostratori tecnologici.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 41 ; e poi così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 8 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.