Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
Art. 61
Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005
1. Il comma 12 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.