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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 35
Partecipazione e rappresentanza degli utenti e mediazione sociale e culturale
1. I comuni ed i soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e favoriscono la loro partecipazione al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari ed il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti.
2. I comuni e i soggetti gestori assicurano l’esercizio dei diritti sindacali dell’utenza e, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, garantiscono l'accesso a tutte le informazioni che attengono alla selezione delle domande e predisposizione delle graduatorie, all'annullamento e alla decadenza, alla mobilità, nonché alla gestione dell’ERP, ed in particolare alle spese di investimento per lo sviluppo e la manutenzione del patrimonio abitativo.
3. Al fine di promuovere la partecipazione degli assegnatari nella gestione, sono stipulati, nell’ambito territoriale di riferimento, appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari finalizzati a rafforzare i rapporti reciproci in uno spirito di collaborazione e valorizzazione degli strumenti di comunicazione e relazione sociale.
4. I comuni e i soggetti gestori assicurano altresì, in tutti i casi che ne presentino la necessità, lo svolgimento di attività di mediazione sociale e culturale al fine di favorire la pacifica convivenza e l'integrazione all'interno degli immobili di ERP, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di disagio sociale, economico o familiare. In contesti di particolare complessità può essere prevista la riserva di un alloggio di servizio a favore dell'operatore destinato a svolgere processi di mediazione sociale e culturale.
5. I comuni e i soggetti gestori possono promuovere, anche collaborando con altri enti, associazioni e organizzazioni sindacali dell’inquilinato, appositi percorsi di informazione, formazione ed educazione civica destinati agli assegnatari per favorire la civile convivenza e coesione sociale negli edifici di ERP.
6. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.