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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la Sito esternolegge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, Sito esternodella Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 208 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità);


Vista la legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla l.r. 57/2017 , che ha ridotto del 100 per cento l’aliquota dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016 , e in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è opportuno abrogare l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015 .


2. L’Sito esternoarticolo 1, comma 1048, della l. 145/2018 , ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tenuto conto della suddetta agevolazione statale, è opportuno eliminare la riduzione del 10 per cento disposta per gli stessi veicoli dalla l.r. 86/2014 in quanto ricompresa all’interno dell’agevolazione disposta dal legislatore nazionale.


3. Il Governo ha impugnato l’articolo 8 (Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 28/2008 ) della l.r. 19/2018 , rilevando in particolare che “nella misura in cui dispone un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione di livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute, la normativa in esame risulta in contrasto” con alcuni parametri costituzionali.


4. La Regione Toscana ha già provveduto a superare sul piano contabile l’anomalia oggetto di rilievo da parte del Governo con la l.r. 75/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019 –21, e si è impegnata ad allineare le disposizioni normative di copertura previste nell’articolo 8 della l.r. 19/2018 all’attuale situazione. È quindi necessario sostituire nuovamente l'articolo già sostituito dall'articolo 8 della l.r. 19/2018 , e abrogare quest'ultimo.


5. È necessario il concorso della Regione Toscana anche attraverso un contributo agli investimenti in favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione di interventi sul porto di Piombino per l’importo di euro 4.895.000,00 nell’anno 2020.


6. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità è necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro nelle annualità 2019 e 2020, che risulta indispensabile per dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 81/2017 , mediante la realizzazione delle misure applicative e di sostegno finanziario dirette ad assicurare la concessione dei contributi per gli interventi effettuati dall’anno 2018, relativi all’acquisto e adattamento di autoveicoli per la mobilità individuale delle persone con disabilità, nonché per il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali.


7. In sede di valutazione dell'articolo 5, comma 4, lettera d), della l.r. 73/2018 , il Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio ha eccepito che subordinare il contributo per figli con disabilità all'assenza di condanne penali nei confronti dei genitori contrasta con la ratio della norma e si pone in contraddizione con gli articoli 31 e 32 della Costituzione nonché, potenzialmente, con l'articolo 117 che riserva allo Stato l'ordinamento penale. Il Presidente della Giunta regionale si è impegnato a cassare la lettera osservata.


8. Per consentire l’avvio delle procedure di gara per la realizzazione delle opere relative allo scavalco ferroviario di Livorno è necessario, nelle more degli atti statali di attuazione delle previsioni di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), con riferimento alla quota di compartecipazione statale pari ad euro 2.500.000,00 per la realizzazione dello scavalco, prevedere un ulteriore stanziamento di pari importo e quindi uno stanziamento complessivo di euro 5.700.000,00 a carico del bilancio regionale.


9. È necessaria una migliore definizione di un pacchetto di interventi che, anche alla luce della riforma del funzionamento del fondo centrale di garanzia, entrata in vigore il 15 marzo 2019, operi a favore del sistema delle micro, piccole e medie imprese, in modo integrato mediante l’attivazione di una sezione speciale Toscana presso il fondo centrale di garanzia che consenta di incrementare il livello di copertura delle garanzie rilasciate dai Confidi la costituzione di un fondo di garanzia regionale e la previsione di una linea di sostegno per favorire l’abbattimento dei costi delle operazioni di garanzie sostenuto dalle imprese. Tale linea opererà ad integrazione e in modalità complementare delle altre due, in modo da massimizzare i benefici a favore delle imprese.


10. Nel sostituire il testo dell’articolo 26 della l.r. 73/2018 , si dà altresì seguito all’impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, dopo un’osservazione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di eliminare l’originaria previsione di una riserva regionale nell’ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ritenuta dal MISE prerogativa delle norme statali.


11. È opportuno rafforzare la dotazione finanziaria del fondo “Garanzia toscana” stanziando ulteriori euro 34.000.000,00 a valere sull'annualità 2019.


12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato a un'analisi del rispetto del principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Se l’acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi è necessario provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore. (6)

Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 34.



13. È necessario il concorso regionale, attraverso uno stanziamento di 150 milioni di euro nel triennio 2019 – 2021, all'attuazione del piano di investimenti presentato, con riferimento al medesimo arco di tempo, dalle aziende sanitarie, per assicurare agli assistiti servizi sanitari di qualità mediante strutture e tecnologie sanitarie adeguate.


14. È opportuno che la Regione concorra finanziariamente, insieme al Comune e alla Città metropolitana di Firenze, a sostenere la spesa per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali dell'Università degli studi di Firenze.


15. Alla luce dell'evoluzione della disciplina forestale, che negli ultimi anni sta evidenziando nuove esigenze e nuove necessità, e del ruolo assunto dalla Regione, competente per materia, in particolare attraverso lo sviluppo di approcci partecipativi quali la foresta modello e le comunità di bosco, è opportuno sviluppare con l'Università degli studi di Firenze un approccio sistematico e adeguato in termini di ricerca di modelli innovativi.


16. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con il regolamento adottato con decreto 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, Sito esternodella Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 208 ) ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. L'articolo 3, comma 4, del d.m. trasporti 125/2017 prevede che regioni e province autonome possano destinare risorse per le medesime finalità. È pertanto opportuno prevedere il concorso finanziario della Regione per integrare le risorse stanziate a livello nazionale, al fine di incentivare l’utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale.


17. È necessario dare attuazione alla disposizione dell’Sito esternoarticolo 1, comma 851, della l. 145/2018 , provvedendo ad adeguare le iscrizioni sul bilancio di previsione regionale 2019/2021 dell’anticipazione di liquidità prevista dallo stesso articolo 1, commi 849 e seguenti.


18. È necessario autorizzare la Regione ad assegnare la somma di euro 8.820.000,00 annui alle aziende sanitarie per ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011, secondo quanto concordato nel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali. (1)

Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26, art.1.



19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Abrogazione dell’imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è abrogata a partire dall’anno di imposta 2019.
2. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. 2/1971 , dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell’imposta.
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, sono stimate nell’importo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, del Titolo1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
4. All’onere di spesa di cui al comma 2, stimato in euro 1.500,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 2
Tassazione dei veicoli ultraventennali. Modifiche all’articolo 5 bis della l.r. 86/2014
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 3
Modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A.. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008
1. L'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa) è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Norma finanziaria
1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera a), sono stimati in euro 5.201.000,00 per l’anno 2019, e in euro 5.748.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2019 – 2021 come segue:
Anno 2019
- per euro 1.772.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2020
- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2021
- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 4
Abrogazione della norma finanziaria di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2018
1. L'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008 ), è abrogato.
Art. 5
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 82/2015
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
2 bis. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, altresì attraverso l’erogazione all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l’anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:
4 bis. Ai fini di cui al comma 2 bis è autorizzata una spesa massima di euro 4.895.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
”.
Art. 6
Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
Titolo 2 “Spese in conto capitale
”, sono sostituite dalle seguenti: “
Titolo 1 “Spese correnti
”.
Art. 7
Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 81/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità), le parole: “
per l’annualità 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
per le annualità 2019 e 2020
”.
Art. 8
Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 81/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 81/2017 le parole: “
per l’annualità 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuna delle annualità 2019 e 2020
”.
Art. 9
Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 81/2017
1. L’articolo 9 della l.r. 81/2017 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019 e 2020.
”.
Art. 10
Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), le parole: “
di euro 3.200.000,00 per l’anno 2019
”, sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 5.700.000,00 per l’anno 2021
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.700.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.
”.
Art. 11
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 73/2018
1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), è abrogata.
Art. 12
Garanzia Toscana. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 73/2018
1. L’articolo 26 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Garanzia Toscana
1.Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'
Sito esternoarticolo 100, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre Sito esterno1996 n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli
impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla 1. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.
3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:
a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.
5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.
6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 35.500.000,00 per l’anno 2019 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 e 2020.
7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.".
8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo stimati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.
".
Art. 13
Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. (16)

Articolo abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29.

Abrogato.
Art. 14
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale (22)

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 10, comma 1.

delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 368.764.804,54 (25)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 1, lettera a.

(30)

Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10.

per il periodo 2019-2024, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l'anno 2019, euro 62.134.804,54 per l'anno 2020, euro 104.000.000,00 per l'anno 2021, euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, euro 68.000.000,00 (26)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 1, lettera b.

(31)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10.

per l'anno 2023, euro 35.942.375,70 (31)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10.

per l'anno 2024. (10)

Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 1; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 10, comma 2.

(27)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 2.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
a) per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021; (14)

Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 1; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 24.

(20)

Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 4, comma 3.

c bis) per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022; (28)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 3.

c ter) per euro 68.000.000 per l'anno 2023, euro 35.942.375,70 (31)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10.

per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024. (29)

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 4.

Art. 15
Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum pari a euro 5.500.000,00 per l’anno 2020, alla Università degli studi di Firenze, per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula (11)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 35.

:
a) di un accordo fra Regione Toscana, Università degli studi di Firenze, Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze, che disciplini fra l'altro i termini di partecipazione degli enti coinvolti alla complessiva spesa per la realizzazione;
b) di un accordo fra la Regione Toscana e l'Università degli studi di Firenze per disciplinare le modalità di realizzazione di un centro di ricerca regionale sulle scienze forestali al fine di creare sinergie fra le politiche regionali in materia di forestazione.
3. Le sinergie di cui al comma 2, lettera b), riguardano in particolare:
a) lo sviluppo di modelli innovativi di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione attiva del patrimonio forestale regionale e delle superfici boscate dell’intera regione;
b) la definizione di nuovi percorsi per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della resilienza delle risorse forestali, orientando le discipline scientifiche alla formazione di nuovi esperti della forestazione.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 16
Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e trasbordato, in attuazione del regolamento adottato con decreto ministeriale 4 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, Sito esternodella Sito esternolegge 28 dicembre 2015 Sito esterno, n. Sito esterno208 ), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per un massimo di euro 420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 420.000,00 per l'anno 2021 (15)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 25.

(8)

Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 25, poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 36.

, ad integrazione degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato dall'Sito esternoarticolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2016”).
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e secondo le procedure di cui al d.m. trasporti 125/2017.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti rispettivamente:
a) per l'anno 2020, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l'anno 2021, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021. (9)

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 36; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 25.

Art. 17
Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell’articolo 1, commi da 849 a 858, Sito esternodella Sito esternol. 145/2018
1. La Regione, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a stipulare, per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (SSR) che ne hanno fatto richiesta, una anticipazione di liquidità pari ad euro 82.287.149,38, ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 858 Sito esternodella Sito esternolegge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021).
2. L’anticipazione di liquidità che sarà erogata alla Regione dall’istituto finanziatore per l’importo di euro 82.287.149,38 è imputata alla Tipologia di entrata 200 “Accensione Prestiti a breve termine” del Titolo 6 “Accensione Prestiti” del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
3. All’onere di spesa relativo alla restituzione dell’anticipazione di cui al comma 1, pari ad euro 82.287.149,38 si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 50 “Debito pubblico”, (4)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 26.

Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, (4)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 26.

Titolo 4 “Rimborso prestiti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
4. Gli oneri finanziari connessi all’anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all’ente finanziatore, sono stimati in euro 650.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 50 “Debito pubblico”, (4)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 26.

Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, (4)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 26.

Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
Art. 18
Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie (2)

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26, art. 2.

1. Al fine di ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011 delle aziende sanitarie toscane è autorizzata la spesa di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037, da trasferire annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.820.000,00 annui, si fa fronte per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 04 “Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) agli oneri per gli esercizi successivi, pari ad euro 8.820.000,00 annui, a decorrere dal 2022 al 2037, si provvede con legge di bilancio.
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con risorse regionali di natura corrente.
Art. 19
Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Termine per adeguamento
1. Gli enti locali interessati a finanziamenti regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana) relativi alle funzioni di polizia locale, le cui procedure siano attivate nell’anno 2019, completano l'adeguamento di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) entro il 31 dicembre 2019. Nell’ambito di tali procedure, i finanziamenti possono essere assegnati agli enti non adempienti anche prima del 31 dicembre 2019, fermo restando l’impegno all’adeguamento da parte degli enti medesimi.È escluso dall'adeguamento quanto disciplinato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). (5)

Periodo aggiunto con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 27.

Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art.1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art. 2 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 26 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 34 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera a.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera b.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 4.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.