Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima,
del 19 aprile 2019
Art. 14
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 300.764.804,54 (25) Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 1, lettera a.
per il periodo 2019-2024, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l'anno 2019, euro 62.134.804,54 per l'anno 2020, euro 104.000.000,00 per l'anno 2021, euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, euro 8.781.218,71 (26) Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 1, lettera b.
per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024. (10)
Comma prima sostituito con
l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 1
; poi così sostituito
con
l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 10
, comma 2.
(27) Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 2.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
a)
per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della
salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b)
per l’anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c)
per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
(14)
Comma prima sostituito con
l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 1
; poi così sostituito
con
l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 24
.
(20) Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 4, comma 3.