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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 8
Acquisto e dismissione di autoambulanze
1. Il titolare dell'autorizzazione che acquista un nuovo mezzo di soccorso, prima di metterlo in esercizio, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio, dichiarando che lo stesso è conforme ai requisiti prescritti, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.
2. La commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 effettua la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza ed entro lo stesso termine ne comunica gli esiti al comune.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, qualora il comune non si esprima entro venti giorni dall’istanza di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione può procedere all’utilizzo del nuovo mezzo di soccorso.
4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo nel corso dell'attività di verifica riscontri carenze o irregolarità sanabili ne dà immediata comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di sette giorni.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, la commissione di vigilanza e controllo verifica se l’istanza sia stata regolarizzata e dà comunicazione degli esiti della verifica al soggetto interessato e al comune. L’istanza è accolta in caso di verifica con esito positivo ed è respinta in caso di verifica con esito negativo.
6. Il titolare dell'autorizzazione che dismette un’ambulanza inoltra comunicazione al SUAP competente per territorio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.