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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 11
Attività di vigilanza e controllo
1. La commissione di vigilanza e controllo verifica il rispetto degli obblighi e dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso e dell’autorizzazione alla messa in esercizio di nuovi mezzi di soccorso
2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi e la permanenza del possesso dei requisiti, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.
3. La commissione di vigilanza e controllo, qualora riscontri difformità e violazioni, avvia il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 12.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'azienda USL provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Regione l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso di pertinenza di ciascun soggetto operante sul proprio territorio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.