Art. 10
Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. È confermato in euro 50,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 ) per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 29, art. 3 ; poi sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 94, art. 3 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 100, art. 2 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 27 novembre 2020, n. 94 , pubblicata sul B.U. 2 dicembre 2020, n. 125 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 30 luglio 2021, n. 24, art. 12 , pubblicata sul B.U. 4 agosto 2021, n. 70 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.