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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 4
Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/97
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è sostituito dal seguente:
“2. Con deliberazione della Giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonché le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. 22/2010, sono destinate annualmente:
a) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010, assegnandole al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG);
b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal CoSviG s.c.r.l.. ".
2. Il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
"2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a:
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico. ".
3. Il comma 2 ter dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
"2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a). ”.
4. Il comma 3 dell'articolo 7 della 1.r. 45/1997 è abrogato.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.