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Legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78

Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);


Considerato quanto segue:


1. Il 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il d.m. turismo 113/2018 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell’offerta museale, base su cui si fonda la contestuale attivazione del sistema museale nazionale;


2. La Regione Toscana intende proseguire nell’azione diretta al miglioramento della qualità dei musei toscani e dei loro servizi attraverso il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, recependo il d.m. turismo 113/2018, ed adeguando di conseguenza la normativa regionale;


3. Al fine di permettere l’adeguamento del regolamento attuativo della normativa regionale alla normativa statale sopravvenuta, è opportuno disporre l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni legislative regionali di adeguamento alla stessa contenute nella presente legge.


Approva la presente legge


Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010
1. Dopo l’ultimo “
Visto
” del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è aggiunto il seguente:
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);
”.
2. Dopo il punto n. 16 del preambolo della legge regionale 21//2010 è aggiunto il seguente:
16 bis. È necessario conservare l’efficacia alle disposizioni di cui al capo I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all’emanazione delle disposizioni di modifica del medesimo regolamento in conformità alla presente legge.
”.
Art. 2
Sistemi museali. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2010
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.
”.
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “
, in coerenza con la vigente normativa statale
”.
Art. 3
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 21/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l’individuazione di obiettivi per il miglioramento:
a) organizzazione;
b) collezioni;
c) comunicazione e rapporti con il territorio.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è abrogato.
Art. 4
Norma transitoria
1. Fino all’emanazione delle disposizioni di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo I del medesimo regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.