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Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 73

Disposizioni in materia di prevenzione dell’usura. Modifiche alla l.r.86/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 13 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera u), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);


Vista la Sito esternolegge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura);


Vista la Sito esternolegge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro);


Considerato quanto segue:


1. Le evidenze emerse nella ricerca dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) “Il fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento in Toscana” del gennaio 2018, ricerca che integra uno studio commissionato dalla Seconda Commissione consiliare, in particolare nella parte in cui si fa notare come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica;


2. È opportuno aggiornare la l.r. 86/2009 , in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale e all’esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell’usura;


3. In considerazione della gravità del fenomeno in atto nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana e della prospettiva del suo incremento, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009
1. Dopo l’ultimo visto del preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro), è aggiunto il seguente:
Vista la
Sito esternolegge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);
”.
Art. 2
Variazione del contesto socio economico. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009
1. Dopo il punto 10 del considerato del preambolo della l.r. 86/2009 , è aggiunto il seguente:
10 bis. Considerate le evidenze emerse nella ricerca dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) “Il fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento in Toscana” del gennaio 2018, in particolare nella parte in cui si sottolinea come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica, e la conseguente necessità di aggiornare la vigente normativa regionale, sia in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale, sia in relazione all’esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell’usura;
”.
Art. 3
Rete degli sportelli per la prevenzione dell’usura. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 86/2009
1. Alla fine del punto 1) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 86/2009 , sono aggiunte le parole: “
e gli organismi di composizione della crisi di cui all’
Sito esternoarticolo 15 della l. 3/2012
:
”.
2. Alla fine del punto 5) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 86/2009 , sono aggiunte le parole “
e della Caritas Italiana in quanto soggetto incaricato della redazione del rapporto annuale sull’usura.
”.
Art. 4
Coordinamento regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 86/2009
1. L’articolo 7 della l.r. 86/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Coordinamento regionale
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura, composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale. Uno dei due consiglieri nominati svolge funzioni di Vicepresidente;
c) il dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia di prevenzione dell’usura;
d) un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di usura, dei Confidi di cui all’
Sito esternoarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 24 novembre 2003, n. 326
, delle associazioni e fondazioni presenti nel territorio regionale ed iscritte negli appositi elenchi ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 15 della l. 108/1996
, previa designazione congiunta;
e) un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di contrasto all’usura, degli organismi di composizione della crisi riconosciuti ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 15 della l. 3/2012
, previa designazione congiunta;
f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Al Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura possono essere invitati, senza diritto di voto:
a) previa intesa con le amministrazioni competenti, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo in Toscana, i rappresentanti delle forze dell’ordine;
b) i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni rappresentative dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di volontariato, delle categorie professionali interessate e delle associazioni e fondazioni antimafia;
c) docenti delle università degli studi.
3. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura svolge funzioni di consulenza nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di usura e sovra indebitamento.
4. La Giunta regionale si avvale del coordinamento regionale per:
a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della Regione di cui all’articolo 2;
b) coordinare la rete degli sportelli di cui all’articolo 3;
c) indirizzare le attività di cui all’articolo 4;
d) individuare le linee di intervento di cui all’articolo 5.
5. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura è costituito dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
6. Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura ai sensi della
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e provvede alla sostituzione dei componenti cessati per qualsiasi motivo.
7. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura è validamente costituito con la nomina della metà dei componenti.
8. Le sedute del Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura sono valide con la presenza della metà dei componenti nominati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura disciplina il proprio funzionamento per quanto non previsto nella presente legge.
10. La partecipazione al Coordinamento regionale è per la prevenzione dell’usura a titolo gratuito.
”.
Art. 5
Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 86/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 86/2009 le parole: “
due anni
” sono sostituite dalle seguenti: “
ogni anno
”.
a bis) attività di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, di formazione degli operatori e di coordinamento, messe in atto per contrastare il fenomeno dell’usura
”.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.