Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69
Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019
Art. 38
Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza. Sostituzione dell'articolo 169 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 169 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 169 Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza
1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi di cui all’

, non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso allo sportello unico in via telematica, trasmettendo contestualmente il progetto.
2. Unitamente all’istanza di preavviso, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un
perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con l’istanza di preavviso è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione dell’istanza di preavviso e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'

, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze
.Note del Redattore:
Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.