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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 4
Inserimento del capo I bis nel titolo III della l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 43 del capo I del titolo III della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente capo: “
CAPO I bis - Procedimenti per l’approvazione degli atti di programmazione e pianificazione dei porti di interesse nazionale
”.
Art. 47
Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
1 bis. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui all’articolo 134, comma 1, lettera e bis), eseguiti in assenza di opere edilizie o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 , le parole: “
nonché i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie,
” sono soppresse.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.