Menù di navigazione

Legge regionale 14 novembre 2019, n. 67

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Considerato che:


1. L'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 , stabilisce che la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento facendo riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani e marginali, tese all'organizzazione e alla gestione di attività che interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente;


2. Per valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative di comunità, soprattutto da quelle presenti nei contesti territoriali che, per localizzazione geografica o criticità sociali, risultano in condizioni di disagio, appare opportuno definirne con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonché il quadro complessivo delle attività, anche nell'ottica della promozione e del sostegno di politiche di economia collaborativa;


3. Risulta opportuno estendere la possibilità, da parte della Regione, di intervenire a sostegno delle cooperative di comunità oltre il contesto tradizionale delle aree montane e marginali, prendendo in considerazione, in particolare, altre zonizzazioni che caratterizzano aree fragili del territorio regionale quali le aree interne, quelle a rischio di spopolamento e quelle caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale; risulta altresì opportuno estendere il raggio di azione regionale anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri contesti, specificamente nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane, purché caratterizzati da criticità sotto il profilo della scarsità di servizi resi alla collettività e della presenza di disagio sociale ed economico;


4. Risulta altresì opportuno specificare meglio le attività caratterizzanti le cooperative di comunità nonché le caratteristiche dei soci delle stesse;


5. L’intervento normativo intende, infine, in un’ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, offrire la possibilità alla Regione ed agli enti regionali di assegnare alle cooperative di comunità aree e beni immobili inutilizzati per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale; risulta inoltre opportuno offrire tale possibilità anche agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario regionale;


6. Per l’anno 2020 è previsto un finanziamento pari ad euro 740.000,00 complessivi finalizzato ad un intervento di sostegno alla cooperazione di comunità;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge