Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65
Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019
Art. 54
Circolazione fuori strada dei veicoli a motore. Inserimento dell’articolo 28 quinquies nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 28 quater della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è inserito il seguente:

“
Art. 28 quinquies Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-
venatorie e venatorie
1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito all’
articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) nei quali sia consentita la circolazione fuori strada dei veicoli a motore.
3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.
4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito
.”.Note del Redattore:
Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.