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Legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60

Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 );


Vista Sito esternolegge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d’uso del marchio collettivo “Agriqualità” “Prodotto da agricoltura integrata” ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 3 della l.r. 25/1999 ).


Considerato quanto segue:


1. È necessaria una complessiva rivisitazione dell’impianto normativo e degli atti di gestione del marchio disciplinato dalla l.r. 25/1999 al fine di tener conto di specifiche esigenze di natura tecnica che si sono manifestate nel corso degli anni di applicazione;


2. Si rende altresì necessario armonizzare il sistema delle misure applicabili in caso di non conformità con quello previsto per il marchio nazionale Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) per la certificazione delle produzioni integrate, rinviando la disciplina al regolamento d’uso adottato con atto amministrativo dalla Giunta regionale;


3. Nell’ambito della suddetta rivisitazione è opportuno prevedere a livello legislativo alcune disposizioni oggi contenute nel regolamento d’attuazione e includere le disposizioni tecniche relative all’uso del marchio di certificazione nell’apposito regolamento d’uso, quale atto tecnico previsto dal Codice della proprietà industriale;


4. A seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano con il Sito esternodecreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario) della distinzione tra marchio collettivo e marchio di certificazione, si interviene per qualificare il marchio previsto dalla l.r. 25/1999 , in considerazione delle caratteristiche dello stesso, quale marchio di certificazione;


5. Al fine di semplificare il procedimento di iscrizione degli organismi che svolgono attività di controllo sul metodo di produzione integrata seguito dal concessionario del marchio di certificazione, si prevede che gli stessi siano accreditati secondo specifiche normative europee e pertanto si elimina l’autorizzazione, attualmente prevista nel regolamento d’attuazione;


6. Inoltre, si interviene ad abrogare l’articolo 8 della l.r. 25/1999 , relativo alla tutela contro la pubblicità ingannevole, in quanto materia di competenza legislativa statale;



Approva la presente legge

Art. 1
Modifiche al titolo della l.r. 25/1999
1. Nel titolo della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), le parole: “e tutela contro la pubblicità ingannevole” sono soppresse.
Art. 2
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/1999
1. Nella rubrica dell’articolo 1 della l.r. 25/1999 dopo la parola: “
Finalità
” sono aggiunte le seguenti: “
e oggetto
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 25/1999 la parola: “
collettivo
” è sostituita dalle seguenti: “
di certificazione
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:
2. La presente legge si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).
”.
Art. 3
Definizioni. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 25/1999
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 25/1999 è inserito il seguente:
Art. 1 bis Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) tecniche di produzione integrata: le tecniche, individuate dai disciplinari di produzione integrata, compatibili con la tutela dell’ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l’uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull’ambiente;
b) disciplinari di produzione integrata (DPI): i documenti costituiti dai principi generali e dalle loro schede applicative che individuano le tecniche di produzione integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del prodotto, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione;
c) concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell’elenco regionale che ottiene la concessione all’uso del marchio di certificazione;
d) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui
concessionari conformemente ai piani di controllo;
e) piano di controllo: insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dei DPI.
”.
Art. 4
Acquisizione del marchio. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 25/1999
1. L’articolo 2 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 2 Acquisizione del marchio
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio di certificazione ai sensi del Sito esternocapo II, sezione I, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ).
”.
Art. 5
Concessione dell’uso del marchio di certificazione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 25/1999
1. L’articolo 3 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 3 Concessione dell’uso del marchio di certificazione
1. L’uso del marchio può essere concesso:
a) alle imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea che si impegnano a rispettare i DPI;
b) alle imprese di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio di certificazione è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare i DPI. Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.
2. Le imprese aventi i requisiti di cui al comma 1, per ottenere l’uso del marchio di certificazione presentano una domanda alla competente struttura della Giunta regionale e all’OdC prescelto secondo la procedura indicata nel regolamento d’uso del marchio di certificazione.
3. Le imprese concessionarie dell’uso del marchio sono iscritte in apposito elenco tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.
”.
Art. 6
Apposizione del marchio di certificazione. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 25/1999
1. L’articolo 4 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Apposizione del marchio di certificazione
1. I concessionari appongono sul prodotto il marchio di certificazione costituito da un segno grafico e da un logo tipo, nonché il contrassegno, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento d’uso.
”.
Art. 7
Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 25/1999
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 25/1999 è inserito il seguente:
Art. 4 bis Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo
1. Le attività di controllo sui concessionari del marchio sono svolte dagli OdC iscritti nell’apposito elenco regionale tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Per essere iscritti nell’elenco regionale gli OdC devono essere accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o della norma UNI 11233:2009 e presentare apposita domanda di iscrizione nell’elenco regionale alla competente struttura della Giunta regionale. Nella domanda l’OdC si impegna ad applicare il piano di controllo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
3. Gli OdC devono:
a) effettuare le verifiche sulle condizioni iniziali necessarie per la concessione del marchio di certificazione al soggetto richiedente inviando alla competente struttura della Giunta regionale e al concessionario la prima dichiarazione di conformità;
b) ispezionare i concessionari, secondo le modalità e i tempi previsti nei piani di controllo, sul rispetto della presente legge, del regolamento d’uso del marchio di certificazione e dei DPI.
”.
Art. 8
Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 25/1999
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 25/1999 è inserito il seguente:
Art. 4 ter Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio
1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro centottanta giorni dall’ entrata in vigore della legge regionale 1 ottobre 2019, n._60 (Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 ):
a) il regolamento d’uso del marchio di certificazione che disciplina, in particolare:
1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno;
2) le procedure per la concessione dell’uso del marchio;
3) gli obblighi dei concessionari;
4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione;
5) misure applicabili in caso di non conformità.
b) i principi generali dei disciplinari di produzione integrata;
c) i criteri per la stesura dei piani di controllo predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi;
d) i criteri per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli OdC.
2. La competente struttura della Giunta regionale:
a) approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti;
b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione;
c) vigila sulle attività degli OdC;
d) concede ai soggetti di cui all’articolo 3 la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione;
e) approva i piani di controllo.
3. Per l’elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti regionali in materia di tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura scelti all’interno della direzione regionale competente e nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Ai lavori del comitato possono partecipare esperti delle filiere interessate dalla certificazione.
”.
Art. 9
Vigilanza. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 25/1999
1. L’articolo 5 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Vigilanza
1. La competente struttura della Giunta regionale vigila sulle attività degli organismi di controllo, in particolare verifica l’applicazione del piano di controllo e il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 4 bis.
”.
Art. 10
Etichettatura. Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 25/1999
1. L’articolo 6 della l.r. 25/1999 è abrogato.
Art. 11
Tutela contro la pubblicità ingannevole. Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 25/1999
1. L’articolo 8 della l.r. 25/1999 è abrogato.
Art. 12
Norma transitoria
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d’uso del marchio collettivo “Agriqualità” “Prodotto da agricoltura integrata” ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 25/1999 ), è abrogato.
2. Fino all’approvazione del regolamento d’uso del marchio di certificazione continuano ad applicarsi il capo II, l’articolo 14 del capo III, gli articoli 16, 18 e 19 del capo IV e il capo V del d.p.g.r. 47/R/2004.
3. I concessionari iscritti nell’elenco regionale alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono di diritto nel nuovo elenco.
4. Gli OdC autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dall’approvazione dei piani di controllo di cui all’articolo 4 ter, comma 2, lettera e), comunicano alla competente struttura della Giunta regionale il loro impegno ad applicare i nuovi piani. Scaduto tale termine l’OdC è cancellato dall’elenco regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.