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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 maggio 2017;


Considerato quanto segue:


1. L'intervento normativo si rende necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015 , per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l’individuazione della natura, pubblica o privata, dei beni appartiene all’”ordinamento civile”, ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale ha riconosciuto che la disciplina dettata con la l.r. 35/2015 , per quanto attiene ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, si fonda sulla necessità di salvaguardare le particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono “cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali”;


2. In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 228/2016, occorre prevedere la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti sia beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, sia beni estimati. Nel ribadire il principio del ricorso alla procedura di evidenza pubblica per la concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale, si rende opportuno operare delle distinzioni in base alle quote di proprietà pubblica e di beni estimati delle aree estrattive interessate;


3. Al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, si prevede che il comune individui i siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni;


4. È necessario inserire la previsione dell'acquisizione al patrimonio pubblico dei siti estrattivi appartenenti ai privati nel caso in cui questi non intendano esercitare l'attività di coltivazione del sito, né trasferire a terzi tale facoltà per la costituzione del consorzio;


5. L'intervento normativo incide sui contenuti della convenzione per il prolungamento delle concessioni e autorizzazioni in essere;


6. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione anche parziale dell'attività di coltivazione;


7. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l’autorizzazione l’obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati, nonché una dichiarazione che attesti di aver ottemperato agli obblighi contributivi;


8. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima, sia di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che, tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre una relazione tecnica asseverata dal direttore lavori, corredata altresì dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica, il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti;


9. In sede di presentazione della domanda di autorizzazione è opportuno inserire la verifica circa la regolarità contributiva, da accertare d'ufficio con l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);


10. È opportuna la revisione della soglia dei 1000 metri cubi indicata all'articolo 23 della l.r. 35/2015 , che comporta conseguenze in ordine alla decadenza dell'autorizzazione, in quanto si tratta di un limite generale e determinato in termini quantitativi assoluti che non tiene conto delle diverse dimensioni delle cave. Vengono introdotti pertanto dei limiti proporzionali, precisando che si tratta di difformità di escavazione rispetto al progetto di coltivazione, entro le quantità autorizzate; viene inoltre innalzato a 9.500 metri cubi il limite oltre il quale è comunque necessaria una nuova autorizzazione;


11. È opportuno disciplinare la fattispecie del giacimento potenziale, quale porzione di suolo o sottosuolo, che necessita di un successivo approfondimento a livello comunale per un’eventuale attività estrattiva;


12. Si introduce una deroga per i canoni e i contributi di estrazione con riferimento a concessioni rilasciate a seguito di gara pubblica prima dell'entrata in vigore della l.r. 35/2015 ; in tal caso canoni e contributi si applicano nella misura definita dal comune così come risulta nei provvedimenti di concessione e autorizzazione; in caso di nuova concessione si applicano nella misura prevista dall'articolo 36 della l.r. 35/2015 ;


13. Si ritiene opportuno incrementare da due a tre anni la durata massima della proroga del provvedimento di autorizzazione da parte del comune, al solo fine di consentire il completamento dei lavori già autorizzati;


14. Per consentire l’incremento del termine di scadenza dell’autorizzazione o della concessione, si stabilisce che nella convenzione sia previsto l’impegno alla lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il 50 per cento del materiale da taglio; inoltre nella concessione potrà adesso essere inserito anche l’impegno a sviluppare progetti di interesse generale che possano avere un impatto positivo sia sull’occupazione, sia sull’ambiente e sulle infrastrutture;


15. Al fine di rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto, elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione e per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione, si prevede la costituzione del Comitato del distretto apuo-versiliese;


16. Si rende necessaria, altresì, la costituzione di un nucleo tecnico di valutazione con il compito di esprimere un parere ai comuni, ai fini delle valutazioni di competenza, relativo ai piani economico finanziari;


17. La scadenza dei termini dell'articolo 58 bis della l.r. 35/2015 comporta la conclusione del periodo in cui si permette di evitare l'applicazione della decadenza dell'autorizzazione e della concessione; è opportuno il differimento di tale termine in modo da permettere la prosecuzione delle attività estrattive, evitando impatti occupazionali negativi; coerentemente si rende necessario modificare l’articolo 239 bis della l.r. 65/2014 ;


18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015
1. Dopo il punto 7 del preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 ), è inserito il seguente:
7 bis. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione, anche parziale, dell'attività di coltivazione;
”.
2. Dopo il punto 7 bis del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
7 ter. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati, nonché una dichiarazione con cui si attesta di aver ottemperato agli obblighi contributivi di cui agli articoli 27 e 36;
”.
3. Dopo il punto 9 del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
9 bis. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima, sia di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che, tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre altresì gli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti. La mancata presentazione degli elaborati di rilievo può essere causa di sospensione dell'autorizzazione.
”.
4. Il punto 18 del preambolo della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
18. La Corte costituzionale con la sentenza 20 settembre 2016, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l’individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all’“ordinamento civile” ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale con la sentenza 228/2016 ha riconosciuto che la disciplina relativa ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751 si fonda sulla necessità di salvaguardare le particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono “cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in
parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali”.
”.
5. Dopo il punto 18 del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
18 bis. A seguito di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 228/2016 si prevede la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;
”.
6. Dopo il punto 18 bis del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
18 ter. Il comune, al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, individua i siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni da coltivare in maniera unitaria ed il procedimento che ne garantisce la coltivazione;
”.
7. Dopo il punto 18 ter del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
18 quater. È necessario prevedere la possibilità di acquisizione al patrimonio pubblico del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e altri beni nel caso in cui l’estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente;
”.
8. Al terzo periodo del punto 23 del preambolo della l.r. 35/2015 le parole: “
da stipulare entro il 31 gennaio 2017
” sono soppresse.
9. Al punto 31 del preambolo della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
distretto produttivo apuo-versiliese,
” sono inserite le seguenti: “
ovvero il Comitato del distretto apuo-versiliese,
”.
10. Dopo il punto 31 del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
31 bis. Si rende necessaria, inoltre, la previsione di un nucleo tecnico di valutazione con il compito di esprimere un parere ai comuni ai fini delle valutazioni di competenza relativi ai piani economico finanziari;
”.
Art. 2
Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2015
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2015 , è sostituita dalla seguente:
e) giacimento: porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte;
”.
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2015 , è inserita la seguente:
e bis) giacimento potenziale: porzioni di suolo o sottosuolo che in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, necessitano di un successivo approfondimento a livello comunale ai fini dell'individuazione del giacimento;
”.
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2015 , le parole “
alle aree a destinazione estrattiva
” sono sostituite dalle seguenti: “
al giacimento
”.
4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente:
m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi;
”.
Art. 3
Contenuti del piano regionale cave. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 35/2015
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 35/2015 , è inserita la seguente:
b bis) i giacimenti potenziali;
”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 35/2015 , la parola: “
possano
” è sostituita dalla seguente: “
possono
” e le parole “
, dallo stesso operatore di cava,
” sono soppresse.
3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente:
i) gli indirizzi per la valorizzazione dei materiali di cava, lo sviluppo e il sostegno delle filiere produttive;
”.
Art. 4
Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 35/2015
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 35/2015 sono aggiunte le parole: ”
e alla regolarità contributiva da verificare d'ufficio attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 35/2015 , la parola: “
comprende
” è sostituita dalla seguente: “
sostituisce
”.
3. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
6. Nei procedimenti, relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), gli atti di assenso espressi nella verifica di assoggettabilità a VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.
”.
Art. 5
Domanda di autorizzazione. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 35/2015
1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente:
l) designazione del direttore responsabile ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6 del d.p.r. 128/1959 ;
”.
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 35/2015 è aggiunta la seguente:
l bis) designazione del direttore dei lavori responsabile, in particolare, della rispondenza degli interventi al progetto autorizzato e dell'osservanza delle relative prescrizioni di cui all'articolo 18.
”.
Art. 6
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 35/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 35/2015 è abrogato.
Art. 7
Durata dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 35/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 , le parole “
responsabile del procedimento
” sono sostituite dalla seguente: “
comune
” e le parole “
due anni
” sono sostituite dalle seguenti: “
tre anni
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
4 bis. La proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 4 si applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all'articolo 38, anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
4 ter. Le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente comma possono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni.
”.
Art. 8
Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015
1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è aggiunta la seguente:
n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2 bis;
”.
2. Dopo la lettera n bis) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è aggiunta la seguente:
n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa.
”.
n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi;
”.
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente:
b) nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere h), i), l), m), n), n bis), n ter) e n quater), a porre in essere i necessari adempimenti.
”.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere l) e m), il provvedimento di sospensione può riguardare solo una parte dell'attività estrattiva, ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione.
”.
6. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
2 ter. Ove l'interessato provveda nei termini stabiliti, l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5, è dimezzato.
”.
7. Alla fine del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 sono inserite le seguenti parole: “
oltre le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.
”.
Art. 9
Subingresso nelle coltivazioni. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
3 bis. Il cedente l'autorizzazione presenta, entro il termine di cui al comma 4, gli elaborati di rilievo aggiornati rispetto all'attività svolta e dichiara l'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 27.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 35/2015 le parole “
2 e 3,
” sono sostituite dalle seguenti: “
2, 3 e 3 bis,
”.
Art. 10
Varianti all'autorizzazione. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 35/2015
1. L’alinea del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
1. È rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 nei seguenti casi:
”.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente:
a) difformità volumetriche, entro il dimensionamento autorizzato, eccedenti il 4,5 per cento delle volumetrie autorizzate qualora tali difformità risultino pari o superiori a 1.000 metri cubi e fermo restando il limite massimo di 9.500 metri cubi;
”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 35/2015 dopo la parola: "
modifiche
" è inserita la seguente: "
sostanziali;
”.
Art. 11
Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 35/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune, annualmente, una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che evidenziano l'effettivo stato dei lavori di escavazione.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente:
2 bis. Per i materiali ornamentali il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune annualmente la relazione tecnica di cui al comma 2 e gli elaborati di rilievo tridimensionale, comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tecniche degli elaborati di rilievo tridimensionale.
”.
Art. 12
Garanzie finanziarie. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
1 bis. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 sono prestate anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 3.
”.
Art. 13
Contributo di estrazione. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 35/2015
1. Al comma 10 dell'articolo 27 della l.r. 35/2015 dopo le parole “
come risultante dagli elaborati di rilievo della cava
” sono inserite le seguenti: “
di cui all'articolo 25,
”.
2. Dopo il comma 11 dell'articolo 27 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
11 bis. La Regione rinuncia ai crediti di natura non tributaria vantati nei confronti dei comuni relativamente ai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5 qualora siano inferiori all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.
”.
Art. 14
Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015 le parole “
nonché dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751,
” sono soppresse e le parole “
entro il 31 dicembre 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre 2019
”.
Art. 15
Concessione. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 35/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
1. L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni che appartengono al patrimonio indisponibile comunale, è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del comune.”
.
Art. 16
Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 35/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 le parole “
progetto preliminare
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetto di fattibilità tecnica ed economica
”.
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 le parole “
progetto preliminare
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetto di fattibilità tecnica ed economica
”.
3. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 , le parole “
progetti preliminari
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetti di fattibilità tecnica ed economica acquisendo il parere di cui all'articolo 40, comma 3, e
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
3 bis. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce le linee guida per la predisposizione degli avvisi di cui al comma 1. Le linee guida possono prevedere come criterio di premialità l’inserimento negli avvisi di misure volte a promuovere la continuità occupazionale del personale da parte del concessionario subentrante.
”.
5. Il comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
5. Al fine del rilascio della concessione e della autorizzazione, il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall’approvazione della graduatoria da parte del comune, un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'articolo 17.
”.
6. Al comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 le parole “
progetto preliminare
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetto di fattibilità tecnica ed economica
”.
7. Il comma 10 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 è abrogato.
8. Dopo il comma 11 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente:
11 bis. Ai fini della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, il comune mette a disposizione degli interessati le informazioni relative al sito estrattivo.
”.
Art. 17
Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Inserimento dell'articolo 35 bis nella l.r. 35/2015
1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 35 bis - Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni
1. Al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, il comune dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.
2. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non sia prevalente, il comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo.
3. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 28.
4. La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di cui all'articolo 35.
”.
Art. 18
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione al consorzio. Inserimento dell'articolo 35 ter nella l.r. 35/2015
1. Dopo l'articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 35 ter - Procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio
1. Il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 28, presenta il progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato degli elaborati di cui all'articolo 17.
2. L'approvazione del progetto definitivo costituisce condizione per il rilascio della concessione al vincitore della selezione di cui all’articolo 35.
3. Il rilascio della concessione costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.
”.
Art. 19
Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale. Inserimento dell'articolo 35 quater nella l.r. 35/2015
1. Dopo l'articolo 35 ter della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 35 quater - Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale
1. Nei casi di cui all’articolo 35 bis, comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale.
2. A tal fine il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione del sito o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso
a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l’acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile del comune.
”.
Art. 20
Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 36 della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente:
6 bis. Ai fini del pagamento del contributo di estrazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale.
”.
2. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 36 della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente:
6 ter. Qualora all'interno del territorio comunale non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di cui all'articolo 25, comma 2 bis.
”.
3. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 36 della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente:
6 quater. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le percentuali indicate ai commi 1 e 6.
”.
Art. 21
Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015
1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 , dopo le parole “
neppure tacitamente
” sono inserite le seguenti: “
, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis
”.
2. Al comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 sono soppresse le seguenti parole: “
per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale
”, la parola
“estratto
” è sostituita con le parole: “
da taglio
” e sono aggiunte, dopo le parole “
garanzia effettiva
” le seguenti: “
e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.
”.
3. Al comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 sono soppresse le seguenti parole: “
per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale
”, la parola “
estratto
” è sostituita con le parole: “
da taglio
” e sono aggiunte, dopo le parole “
filiera locale
” le seguenti: “
e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.
”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
6 bis. Al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 5 e 6 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall’industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell’articolo 2, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale.
”.
5. Al comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole “
è stipulata entro il 30 giugno 2019 e
” sono soppresse.
6. Dopo il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
7 bis. Ai fini della stipula della convenzione il comune, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3, procede alla valutazione del piano economico -finanziario.
”.
7. Al comma 9 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 , le parole “
sei mesi
”, sono sostituite dalle seguenti: “
almeno sei mesi
”.
Art. 22
Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: “
30 giugno 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2019
”.
Art. 23
Nucleo tecnico di valutazione. Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 35/2015
1. L'articolo 40 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 40 - Nucleo tecnico di valutazione
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale costituisce un nucleo tecnico di valutazione e ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.
2. Il nucleo tecnico di valutazione è composto da:
a) tecnici regionali;
b) tecnici esterni indipendenti esperti in economia o ingegneria aziendale, in numero non superiore a tre, ai quali è riconosciuto un compenso in relazione ai pareri espressi.
3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1, ha il compito di esprimere un parere preventivo ai comuni, obbligatorio e non vincolante, ai fini delle valutazioni di competenza relative ai piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38. Il nucleo si esprime entro centoventi giorni dalla ricezione dei piani medesimi; decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, i comuni procedono comunque alle valutazioni di competenza.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce la struttura standard dei piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38.
”.
Art. 24
Comitato del distretto apuo-versiliese. Inserimento dell'articolo 40 bis nella l.r. 35/2015
1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente articolo:
Art. 40 bis - Comitato del distretto apuo-versiliese
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di costituzione del comitato del distretto Apuo-versiliese di cui fanno parte i rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 40 ter, delle camere di commercio e delle parti economiche e sociali.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto;
b) elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all’esame della Regione.
3. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione delle filiere produttive dei materiali da estrazione, ed in particolare a:
a) sostenere progetti finalizzati alla tracciabilità e alla marcatura dei prodotti derivanti dai materiali da estrazione;
b) promuovere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;
c) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;
d) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico;
e) promuovere la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese del distretto apuo-versiliese al fine di attuare interventi per lo sviluppo delle filiere produttive connesse ai materiali da estrazione.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì i rapporti del
Comitato con gli organismi previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 69 del 21 febbraio 2000 (Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi dell’Sito esternoart. 36 della Legge 317/1991 come modificato dall’Sito esternoart.6, comma 8, L. 140/1999 ).
”.
Art. 25
Comuni del distretto apuo-versiliese. Inserimento dell'articolo 40 ter nella l.r. 35/2015
1. Dopo l'articolo 40 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 40 ter - Comuni del distretto Apuo-versiliese
1. Ai fini della presente legge il Distretto Apuo Versiliese comprende il territorio dei seguenti Comuni: Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vagli di Sotto.
”.
Art. 26
Funzioni di polizia e vigilanza. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
5 bis. Qualora sulla base delle risultanze dei controlli sull’attività dei siti estrattivi, in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell’autorizzazione, gli organi competenti all’attività di polizia e vigilanza riscontrino la necessità di integrare l'autorizzazione in conformità al quadro normativo di riferimento, i comuni, ove non sussistano gli estremi per la sospensione dell'attività, provvedono a recepire le integrazioni comunicando al titolare dell’attività estrattiva i tempi ed i modi previsti per l’adeguamento del sito.
”.
Art. 27
Sanzioni. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 35/2015
1. Il comma 5 dell'articolo 52 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
5. L'esercizio dell'attività estrattiva in violazione delle prescrizioni e dei contenuti dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 o del permesso di ricerca comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni. Non si applica la sanzione amministrativa per l'estrazione di materiale in aree la cui superficie sia inferiore all’1 per cento di quella autorizzata e ricadano in area a destinazione estrattiva.
”.
Art. 28
Obblighi dei comuni. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 35/2015
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 35/2015 , dopo le parole “
nell'anno precedente
” sono inserite le seguenti: “
così come risultante dagli articoli 25 e 36.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 35/2015 è abrogato.
Art. 29
Inadempimento dei comuni. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 35/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
1. La quota di contributo di estrazione a favore dei comuni è diminuita del 10 per cento per i comuni che non abbiano provveduto ad uno o più dei seguenti adempimenti:
a) invio delle informazioni di cui all'articolo 53 entro il termine ivi previsto;
b) versamento all'azienda USL, all’Ente Parco ed alla Regione, delle quote del contributo di estrazione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b).
”.
Art. 30
Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all’articolo 58 bis della l.r. 35/2015
1. La rubrica dell’articolo 58 bis della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 58 bis della l.r. 35/2015 le parole “
Fino all’approvazione dei piani
attuativi previsti dall’articolo 113 della l.r.65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Fino al 31 dicembre 2019,
”.
Art. 31
Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 35/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 35/2015 le parole “
dicembre 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
dicembre 2020
”.
Art. 32
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
1 bis. Gli oneri di cui all’articolo 40, comma 2, sono stimati in euro 25.000,00 per l’anno 2019, euro 70.000,00 per l’anno 2020 ed euro 50.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 71 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 40, comma 4, è autorizzata, per il solo anno 2019, la spesa di euro 25.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019.
”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
3 bis. Al fine della copertura degli oneri di cui ai commi 1 bis e 1 ter al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, annualità 2019 per competenza e cassa, ed annualità 2020 e 2021 per sola competenza, sono apportate le seguenti variazioni:
anno 2019
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Titolo 1 “spese correnti”, euro 50.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 50.000,00.
anno 2020
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" Titolo 1 “spese correnti”, euro 70.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 70.000,00.
anno 2021
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" Titolo 1 “spese correnti”, euro 50.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 50.000,00.
”.
Art. 33
Termine per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all’articolo 239 bis della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 239 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
1 bis. Il termine di cui al comma 1 è differito al 31 dicembre 2019 previo accordo con le autorità statali competenti.
”.
Art. 34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.