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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 9
Revisore contabile unico
1. Il revisore contabile è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;
b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.
4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.
5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.
6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 39/2010 .
7. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.