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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 7
Assemblea
1. L'assemblea del consorzio è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati.
2. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.
3. Spetta all’assemblea:
a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
b) approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
c) approvare il programma annuale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
f) approvare la dotazione organica del consorzio;
g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
l) nominare l’amministratore unico;
h) deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio.
i) determinare l’entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati di cui all’articolo 15;
j) determinare il trattamento economico dell’amministratore unico di cui all’articolo 8, comma 5.
4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell’assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.
5. La partecipazione all’assemblea è a titolo gratuito.
6. L’esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).
7. L’assemblea elegge al proprio interno il presidente.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.