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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 17
Vigilanza e controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione del consorzio e in particolare sul bilancio di esercizio.
2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione, che la esercita secondo le modalità previste dalla presente legge per il tramite del revisore contabile, nonché delle competenti strutture regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, il consorzio trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività.
4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:
a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;
b) provvedere, previa diffida agli organi del consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.
5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi del consorzio, ad eccezione del revisore contabile, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti ipotesi:
a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalità del consorzio o il suo equilibrio economico finanziario;
b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti oppure mancato perseguimento delle finalità istituzionali;
c) accertata impossibilità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 6, ovvero conflitto tra i medesimi organi;
d) persistenti e gravi irregolarità nella gestione, oppure risultati particolarmente negativi della gestione medesima;
e) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione, oppure mancata approvazione del bilancio di esercizio, oppure gravi violazioni nella gestione economico-finanziaria che comportino costi o impegni di spesa eccedenti i ricavi e le entrate.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.