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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 12
Comitato d’area
1. E’ costituito un comitato d’area composto da:
a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio.
2. Le modalità di designazione dei componenti del comitato d’area sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I componenti del comitato d’area sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il comitato d’area è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.
5. Il comitato d’area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonché su qualunque altro argomento per il quale l’amministratore unico ritenga di doverlo acquisire.
6. Il comitato d’area può formulare proposte per la programmazione dell’attività del consorzio.
7. Il comitato d’area si riunisce presso la sede del consorzio almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente della Giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell’amministratore unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso.
8. Alle sedute del comitato d’area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati.
9. La partecipazione al comitato d’area è a titolo gratuito.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.