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Legge regionale 12 luglio 2019, n. 42

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 15 luglio 2019

Art. 1
Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Inserimento dell’articolo 44 bis della l.r. 22/2015
1. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:
Art. 44 bis - Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019
1. Al fine di consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di provvedere all’autonomo svolgimento delle iscrizioni e delle verifiche di cui all’articolo 215, comma 3, e all’Sito esternoarticolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019, le province e la Città metropolitana di Firenze possono richiedere che la struttura regionale competente in materia di ambiente individuata dalla Giunta regionale svolga, in via transitoria e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020, attività istruttorie in loro favore e a titolo gratuito.
2. La struttura regionale svolge l’istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta nel caso in cui debba essere effettuata la visita preventiva di cui all’Sito esternoarticolo 216, comma 1, del d.lgs. 152/2006 , ed entro tale termine la trasmette all’ufficio dell’ente locale competente allo svolgimento delle attività o all’adozione degli atti a rilevanza esterna.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
4. Nel caso in cui sia richiesto l’avvalimento di cui al comma 1, la struttura regionale competente, quando deve rilasciare un’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ), che comprende le comunicazioni di cui agli articoli 215 o 216 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , provvede anche agli adempimenti di competenza dell’ente locale, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.