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Legge regionale 5 luglio 2019, n. 41

Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 10 luglio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;


Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n.148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 );


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Considerato quanto segue:


1. Il r.d. 148/1931, all’articolo 54 dell’allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), prevede la costituzione di un consiglio di disciplina presso ciascuna azienda di trasporto, per i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata;


2. Risulta necessario, pertanto, dettare disposizioni integrative, modificando la l.r. 42/11 98, per l’attuazione delle suddette norme in riferimento alla figura del presidente.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.