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Legge regionale 20 giugno 2019, n. 36

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), siti nella frazione di Cardoso del Comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla l.r. 46/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019

Art. 1
Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) siti nella frazione Cardoso del Comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla l.r. 46/1996
1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996) possono essere alienati al di fuori del piano regionale di cessione del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica "ERP" finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP), a favore degli assegnatari conduttori degli stessi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.
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Art. 2
Soggetti legittimati a presentare domanda
1. Possono presentare domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, gli assegnatari originari degli alloggi stessi ai sensi della l.r. 46/1996 , ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'alloggio assegnato e adempienti tutti gli obblighi contrattuali come previsto dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2014 .
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Art. 3
Prezzo di alienazione degli alloggi e destinazione dei relativi proventi
1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all'articolo 1, viene determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
2. Per le spese di istruttoria e le spese di stipula degli atti di compravendita si fa riferimento a quanto previsto al riguardo dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 5/2014 .
3. Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle seguenti modalità:
a) in unica soluzione, all'atto di stipula del contratto;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
4. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente a programmi finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio dell’ERP, conformemente alle disposizioni della l.r. 5/2014 .
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Art. 4
Adempimenti del Comune di Stazzema
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Stazzema rende noto ai soggetti di cui all'articolo 2 la facoltà di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati specificando tempi e modi per la presentazione della stessa.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Stazzema indica alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui alla presente legge.
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Art. 5
Limiti all'alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati
1. Agli alloggi acquistati ai sensi della presente legge si applicano i limiti all'alienazione e alla locazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2014 .
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.