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Legge regionale 4 giugno 2019, n. 29

Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019

Art. 5
Forme della partecipazione. Inserimento dell’articolo 71 vicies quater nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 71 vicies ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 71 vicies quater - Forme della partecipazione
1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati.
2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all’articolo 71 vicies quinques in conformità alle previsioni dell’Sito esternoarticolo 14, comma 7, del d.lgs. 502/11 92, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.