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Legge regionale 4 giugno 2019, n. 29

Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019

Art. 3
Finalità. Inserimento dell’articolo 71 vicies bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 71 vicies semel della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 71 vicies bis - Finalità
1. Le case della salute, nell'ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona.
2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e la multidisciplinarietà degli interventi, l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
3. Le case della salute favoriscono altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell'ambito di specifiche progettualità.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.